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Multa da 1,5 milioni di euro per un birrificio umbro: il caso che riaccende il tema della birra agricola

Un paio di settimane fa nell’ambiente della birra artigianale è accaduto un fatto che non ha ricevuto molta attenzione, ma che rischia di avere ripercussioni pesanti sull’intero settore. La Corte di giustizia tributaria di Perugia ha imposto a un birrificio locale il pagamento di quasi un milione e mezzo di euro – avete letto bene – per crediti insoluti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. L’aspetto importante, oltre alle cifre, è la natura della contestazione: il birrificio avrebbe sfruttato in maniera indebita il regime fiscale agevolato per le aziende agricole, adottandolo pur in assenza delle condizioni richieste. In altre parole avrebbe agito fiscalmente come birrificio agricolo, pur non essendolo. La conclusione però è meno lineare di quanto potrebbe sembrare e arriva in seguito alle interpretazioni fatte dalla Corte nelle pieghe della normativa vigente. È insomma una vicenda piuttosto complessa, che è importante raccontare nel dettaglio.

Cosa sono i birrifici agricoli

Per comprendere bene gli accadimenti dobbiamo partire dal 2010, quando un decreto ministeriale (212/2010) introdusse la birra nel novero dei prodotti agricoli. Fu una novità rivoluzionaria, perché da quel momento i produttori potevano godere di una serie di vantaggi: accesso a fondi specifici, sgravi per acquisti di macchinari e, soprattutto, un regime fiscale assai vantaggioso. Purché un birrificio fosse considerato “agricolo”, tuttavia, era necessario rispettare una semplice regola: la sua birra doveva essere realizzata con il 51% di materia prima solida coltivata in proprio, cioè fondamentalmente orzo – è la parte solida ampiamente più presente nel processo produttivo.

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Negli anni successivi la novità cambiò radicalmente l’assetto del settore. Diverse aziende agricole cominciarono a produrre birra, ma soprattutto molti birrifici già operanti nel settore cercarono un modo per diventare agricoli. Per alcuni il passaggio fu facile, perché già attivi nel contesto di aziende agricole o perché proprietari di appezzamenti di terreno adatti alla coltivazione di orzo distico. Altri semplicemente non poterono accedere allo status agricolo, tanto che si crearono condizioni molto differenti tra i primi e i secondi. Fu uno dei motivi di polemica che accompagnarono la nascita della birra agricola, ma ben presto tutti accettarono le nuove regole del gioco.

Cosa è stato contestato al birrificio umbro

Gli anni di imposta contestati al birrificio sono il 2019 e il 2020. Nel 2024 un verbale ispettivo dell’INPS riportò che l’azienda aveva assunto un addetto alla coltivazione dell’orzo solo a partire dal 2022, quindi in un periodo successivo a quello contestato. Il birrificio aveva fatto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, rivendicato lo status di “agricolo”, e quindi l’accesso alla fiscalità agevolata, sulla base di contratti di compartecipazione stipulati con un’altra società agricola per la coltivazione dell’orzo da birra. Come racconta Perugia Today, basandosi su tali accordi il birrificio sosteneva di poter considerare “proprio” il raccolto: l’orzo impiegato nella produzione brassicola era “suo” (e non di terze parti) proprio in virtù di quei contratti.

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La Corte di giustizia tributaria è stata chiamata a esprimersi sul ricorso del birrificio e lo ha respinto. In particolare ha dichiarato la nullità dei contratti, perché la compartecipazione agraria può applicarsi alle sole coltivazioni stagionali o intercalari, nelle quali non rientrerebbe l’orzo. Il condizionale è d’obbligo, perché in realtà a quanto ci risulta – ma chi scrive non è un esperto in materia, quindi è bene prendere la successiva osservazione con il beneficio d’inventario – l’orzo è un cereale a ciclo breve. A ogni modo nelle motivazioni della Corte si legge che:

L’orzo prodotto non può, in alcun caso, considerarsi come coltivato dalla società ricorrente, con conseguente insussistenza di connessione tra attività agricola e attività di trasformazione della birra.

Una vicenda che si annida nelle pieghe della legge

Di fronte alle contestazioni dell’Agenzia delle entrate, il birrificio aveva anche provato a dimostrare la stagionalità dell’orzo distico con una consulenza tecnica, che tuttavia è stata considerata non decisiva perché in contrasto con il verbale dell’INPS. Quest’ultimo aveva accertato che che la semina era avvenuta a cavallo tra l’autunno e l’inverno e la raccolta a fine giugno – periodo peraltro comune per questo cereale, permettendo una rotazione con altre colture. La Corte ha dunque concluso che:

È irrilevante il periodo di semina, atteso che il raccolto avviene comunque una sola volta all’anno, occupando il suolo per l’anno intero.

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Come si può intuire, la condanna del birrificio è arrivata sulla base dell’interpretazione di elementi piuttosto tecnici, non pienamente chiari a una prima lettura. La motivazione centrale della Corte punta alla nullità del contratto di compartecipazione agraria, che è un accordo molto particolare nell’ambito agricolo.

In definitiva, la Corte afferma che il contratto di compartecipazione sottoscritto dalle due società “presenta profili di nullità per contrarietà a norme imperative”, posto che il birrificio “non ha mai svolto attività agricola propria né disponeva di mezzi o personale, limitandosi ad affidare le lavorazioni” alla controparte, “che ne ha curato integralmente la coltivazione”.  Nelle motivazioni si aggiunge che la maggior parte del prodotto attribuito formalmente al birrificio deriva piuttosto dall’attività della società agricola, “mentre il corrispettivo dei servizi è determinato in relazione al prezzo dell’orzo e non ai costi effettivi delle lavorazioni, con evidenti disallineamenti e incompatibilità con la prassi del settore”.

La conclusione della Corte di giustizia tributaria è la seguente:

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, ne deriva che l’orzo impiegato dalla ricorrente a fini produttivi va considerato acquistato, non direttamente prodotto. Con ciò, ne consegue il natural venir meno del requisito della prevalenza e, di conseguenza, la connessione fra attività agricola e produzione di birra.

Conclusioni

La vicenda umbra è dunque molto più intricata di quanto potrebbe sembrare a prima vista. Al di là degli sviluppi giudiziari, il caso evidenzia ancora una volta quanto il tema della birra agricola continui a rappresentare un terreno delicato per il settore brassicolo italiano. Da un lato esiste una filiera che negli anni ha contribuito alla valorizzazione di produzioni cerealicole locali e alla costruzione di un’identità agricola della birra italiana; dall’altro permane la necessità di mantenere criteri chiari e verificabili, soprattutto quando entrano in gioco regimi fiscali agevolati.

In questo senso, la vicenda potrebbe riportare attenzione su un dibattito mai completamente chiuso: quello relativo alla definizione dei confini tra attività brassicola e attività agricola, in un comparto che negli ultimi anni è diventato molto più articolato rispetto a quando il decreto del 2010 fu concepito.

Andrea Turco
Andrea Turco
Fondatore e curatore di Cronache di Birra, è giudice in concorsi nazionali e internazionali, docente e consulente di settore. È organizzatore della Italy Beer Week, fondatore della piattaforma Formazione Birra e tra i creatori del festival Fermentazioni. Nel tempo libero beve.

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