La guida in stato di ebbrezza è una delle pratiche più pericolose che esistono e che mettono a repentaglio la vita di chi è in macchina e degli altri utenti della strada. Ma che succede quando la sbornia non si associa alla guida, pur riguardando chi siede al volante? È una fattispecie molto particolare, sulla quale a inizio gennaio si è pronunciato il TAR della Puglia, ribaltando la contestazione sollevata precedentemente dalle forze dell’ordine. La conclusione dei giudici è che la violazione del codice della strada avviene solo se l’ebbrezza si accompagna a una “concreta condotta di guida”.
La vicenda si svolge in un’area di servizio italiana. Un uomo è seduto al posto di guida della propria auto, ferma in uno spazio non soggetto a pubblico transito. Il motore non è in moto, l’auto non si muove. Lui, invece, sì: sta bevendo una birra. I carabinieri effettuano un controllo, scatta l’alcoltest e il risultato si colloca tra 0,5 e 0,8 g/l, fascia che fa scattare la contestazione per guida in stato di ebbrezza. Seguono la sospensione della patente e, a distanza di qualche settimana, un provvedimento ancora più severo: la revoca del titolo di guida, notificata dopo un successivo controllo su un’altra vettura.
Fin qui, una storia che sembrerebbe rientrare nella casistica ordinaria dei controlli su strada. Se non fosse per un dettaglio che, in termini di diritto civile, fa tutta la differenza del mondo: la vettura era ferma, l’uomo non stava guidando. E la situazione era tale da molto tempo prima della contestazione: le immagini di videosorveglianza hanno accertato che il veicolo sostava da almeno venti minuti prima dell’intervento dei militari. Nessuna manovra, nessuna partenza improvvisa, nessun tentativo di immettersi nel traffico.
Il conducente decide quindi di impugnare i provvedimenti davanti al Tribunale amministrativo regionale. E qui la questione si sposta dal piano fattuale a quello giuridico. Il punto centrale è la finalità della norma: la disciplina sulla guida in stato di ebbrezza nasce per tutelare la sicurezza della circolazione stradale, prevenendo situazioni di pericolo per gli utenti della strada. Perché si configuri la violazione, però, deve esserci una condotta di guida o, quantomeno, elementi concreti che facciano ragionevolmente ritenere imminente la ripresa della marcia in condizioni alterate.
Nel caso specifico, secondo i giudici, questo presupposto mancava. L’auto era ferma in un’area che non risultava aperta al pubblico transito. Non solo: la sosta avveniva a poca distanza dall’abitazione dell’interessato, elemento che ha contribuito a escludere l’intenzione di rimettersi alla guida nell’immediato. La condotta è stata definita “inattiva sotto il profilo della circolazione stradale”. Un’espressione tecnica che, tradotta, significa che non stava guidando e non c’erano indizi sufficienti per sostenere che stesse per farlo.
La sentenza, la numero 10 del 5 gennaio 2026, ha quindi annullato sia la sospensione sia la revoca della patente. Non perché bere una birra in auto sia una pratica consigliabile, ovviamente, ma perché, in assenza di guida effettiva o di un pericolo concreto, viene meno il presupposto stesso dell’applicazione dell’articolo 186 del Codice della Strada.
I giudici hanno anche precisato un aspetto rilevante per casi analoghi: il controllo su un veicolo fermo può essere legittimo se esistono circostanze oggettive che facciano dedurre che il soggetto abbia appena guidato o stia per farlo in stato di alterazione. Ad esempio, un’auto parcheggiata in modo anomalo subito dopo una manovra, oppure con il motore acceso e l’intenzione evidente di ripartire. In assenza di questi elementi, il semplice fatto di trovarsi seduti al posto di guida con una bevanda alcolica in mano non è sufficiente a integrare la fattispecie.






